ACAI

Associazione Cristiana Artigiani Italiani

Formazione dei lavoratori

Formazione RLS

La formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza anziendale (RLSA) è rivolta ai soggetti nominati (secondo regolare elezione da parte dell’assemblea dei lavoratori) per tale incarico.

Si ricorda che le aziende sotto i 15 dipendenti possono avvalersi della figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) regolarizzando l’iscrizione ad un organismo bilaterale (nel caso dell’artigianato all’ELBA).

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di seguenti contenuti minimi (art.37 comma 11, D.Lgs 81/08). La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

CORSI IN PROGRAMMA

La formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza anziendale (RLSA) è rivolta ai soggetti nominati (secondo regolare elezione da parte dell’assemblea dei lavoratori) per tale incarico.

Si ricorda che le aziende sotto i 15 dipendenti possono avvalersi della figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) regolarizzando l’iscrizione ad un organismo bilaterale (nel caso dell’artigianato all’ELBA).

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di seguenti contenuti minimi (art.37 comma 11, D.Lgs 81/08). La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

CORSI IN PROGRAMMA

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO (RSPP)

– TERMINI DI LEGGE

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, il 25 luglio 2012, l’Accordo Rep. n. 153 recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e smi”, concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori, dirigenti e preposti oltre che per datori di lavoro, che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Efficacia, collaborazione degli organismi paritetici, modalità e-learning

Nelle “Linee applicative”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012, sono trattati i seguenti argomenti: il campo di applicazione e l’efficacia degli accordi, la collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, la formazione in modalità e-learning, il riconoscimento della formazione pregressa e l’aggiornamento della formazione stessa.

Formazione speciale

Nell’esaminare il campo di applicazione e l’efficacia degli accordi, le linee applicative esplicitano chiaramente il concetto di “norme speciali”, che definiscono obblighi formativi specifici e quindi diversi da quelli di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08. La formazione richiesta dall’art. 73 del D.lgs. 81/08 (attrezzature di lavoro), ad esempio, così come quella di cui all’art. 136 dello stesso decreto (lavoratori in quota) oppure ancora quella per lavoratori esposti ad amianto (art. 258) è da considerarsi appunto come “formazione speciale” diversa da quella definita all’art. 37 e quindi obbligatoria in aggiunta a quest’ultima. Nei casi invece in cui il D.lgs. 81/08 usa espressioni quali “formazione adeguata” o simili, senza definirne in modo puntuale i contenuti o rimandare ad altre norme che li definiscano, questa va intesa come parte della formazione specifica prevista dall’accordo (art. 37). Ad esempio quelli relativi all’art. 169 sulla movimentazione manuale dei carichi e all’art. 177 sull’uso dei videoterminali.

Esenzione dall’obbligo

Occorre sottolineare il fatto che, per alcune categorie di lavoratori quali i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, gli artigiani e i piccoli commercianti, le previsioni dell’accordo contenute nell’art. 37 del D.lgs. 81/08 sono dirette a fornire loro un utile parametro di riferimento per la formazione pur non avendo nei confronti degli stessi efficacia obbligatoria, salvo restando la obbligatorietà di altra formazione imposta da “norme speciali”, come sopra definite.

Adeguamento alla valutazione dei rischi

E’ opportuno comunque adeguare la formazione dei propri lavoratori all’esito della valutazione dei rischi. La durata e i contenuti definiti dall’accordo (art. 37) sono infatti da considerarsi minimi e possono dover essere adeguati in caso di presenza di particolari rischi, se individuati dalla valutazione stessa. Secondo questo principio, lavoratori appartenenti ad aziende rientranti nel rischio medio o alto, che svolgano esclusivamente mansioni che non comportino la loro presenza nei settori produttivi (es. amministrativi), possono seguire la formazione prevista per le aziende a rischio basso. Viceversa, lavoratori appartenenti ad aziende a rischio basso, che svolgano mansioni particolari, come definite dal DVR, dovranno seguire corsi di formazione con contenuti corrispondenti ai rischi medio o alto.

Organismi paritetici

Per quanto riguarda gli organismi paritetici ai quali il datore di lavoro deve chiedere collaborazione ai fini della formazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si ricorda che le confederazioni dell’Artigianato hanno costituito gli Opta (Organismi paritetici territoriali artigiani) provinciali che, nell’ambito dell’Elba (Ente lombardo della bilateralità artigiana) coordinano l’attività degli RLST e assolvono alla funzione di collaborazione prevista dalla norma. Il datore di lavoro assolve all’obbligo semplicemente comunicando all’organismo paritetico l’intenzione di effettuare la formazione, unitamente a quelle informazioni di minima che gli consentano di poter attuare la propria funzione di supporto. Il datore di lavoro prende in considerazione quanto suggerito, senza per questo avere l’obbligo di seguire, in tutto o in parte, le indicazioni date.

Formazione pregressa

La possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole è subordinata alla condizione che la frequenza di corsi con le “vecchie regole” sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (11 gennaio 2012) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012, nonché alla condizione valida per entrambi che i corsi siano già stati approvati e organizzati “formalmente e documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012

 

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