ACAI

Associazione Cristiana Artigiani Italiani

I nostri servizi

Servizio ambiente e sicurezza sul lavoro

Tutte le aziende che assumono uno o più dipendenti sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare secondo il dettato del D.Lgs 81/08 L’azienda deve:

  • provvedere alla elaborazione del Dvr (Documentari valutazione dei rischi);
  • predisporre il piano di evacuazione incendi;
  • nominare il medico competente (medico del lavoro) per avviare il piano di sorveglianza sanitaria (visite mediche);
  • nominare il responsabile della sicurezza (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e provvedere alla relativa formazione;
  • incaricare gli addetti al primo soccorso e alle emergenze garantendo la specifica formazione;
  • trasmettere ai dipendenti le informazioni inerenti alla nomina del Rlst o Rlsa (Rappresentante dl Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o Aziendale);
  • provvedere a trasmettere ai dipendenti la necessaria formazione e informazione nel rispetto delle norme stabilite dalla Conferenza Stato – Regioni.


La tematica ambientale richiede costante attenzione e necessita di una puntuale valutazione e gestione aziendale. Gli esperti di Acai sono in grado di offrire assistenza e consulenza per affrontare l’argomento nel rispetto delle normative mediante i servizi più appropriati:

  • Valutazioni ed elaborazione di studi di impatto ambientale;
  • Elaborazione di progetti di riqualificazione ambientale;
  • Misurazione emissioni;
  • Istanze di autorizzazione;
  • Compilazione e consulenza per la compilazione della documentazione per la gestione dei rifiuti;
  • Valutazioni di impatto acustico con relative consulenze amministrative e tecniche;
  • Valutazione dei rischi: DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Tutte le aziende che assumono uno o più dipendenti sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare secondo il dettato del D.Lgs 81/08 L’azienda deve:

  • provvedere alla elaborazione del Dvr (Documentari valutazione dei rischi);
  • predisporre il piano di evacuazione incendi;
  • nominare il medico competente (medico del lavoro) per avviare il piano di sorveglianza sanitaria (visite mediche);
  • nominare il responsabile della sicurezza (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e provvedere alla relativa formazione;
  • incaricare gli addetti al primo soccorso e alle emergenze garantendo la specifica formazione;
  • trasmettere ai dipendenti le informazioni inerenti alla nomina del Rlst o Rlsa (Rappresentante dl Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o Aziendale);
  • provvedere a trasmettere ai dipendenti la necessaria formazione e informazione nel rispetto delle norme stabilite dalla Conferenza Stato – Regioni.


La tematica ambientale richiede costante attenzione e necessita di una puntuale valutazione e gestione aziendale. Gli esperti di Acai sono in grado di offrire assistenza e consulenza per affrontare l’argomento nel rispetto delle normative mediante i servizi più appropriati:

  • Valutazioni ed elaborazione di studi di impatto ambientale;
  • Elaborazione di progetti di riqualificazione ambientale;
  • Misurazione emissioni;
  • Istanze di autorizzazione;
  • Compilazione e consulenza per la compilazione della documentazione per la gestione dei rifiuti;
  • Valutazioni di impatto acustico con relative consulenze amministrative e tecniche;
  • Valutazione dei rischi: DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

La sorveglianza sanitaria è fondamentale per organizzare gli accertamenti sanitari attestanti l’idoneità alla mansione dei lavoratori.

Acai offre il servizio di medicina del lavoro, attraverso le diverse convenzioni con i centri specializzati che operano sul territorio.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da presentare entro il 30 aprile di ogni anno. ​

Il MUD 2020 come previsto dal D.L. 17/03/2020 slitta al 30/06/2020

È disponibile il modulo per la compilazione in formato pdf. Scaricalo qui, compilalo e invialo in allegato per e-mail al seguente indirizzo: segreteria@acaimilano.it

Il D.Lgs 81/08  del 31 maggio 2013 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) obbliga, anche le aziende che occupano fino a 10 dipendenti, a redigere il documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Qui è disponibile il modello per la compilazione in formato .pdf

Scarica il modello, compilalo e invialo in allegato per e-mail al seguente indirizzo: segreteria@acaimilano.it

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER LAVORATORI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO (RSPP)

– TERMINI DI LEGGE

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, il 25 luglio 2012, l’Accordo Rep. n. 153 recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e smi”, concernente le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori, dirigenti e preposti oltre che per datori di lavoro, che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Efficacia, collaborazione degli organismi paritetici, modalità e-learning

Nelle “Linee applicative”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012, sono trattati i seguenti argomenti: il campo di applicazione e l’efficacia degli accordi, la collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, la formazione in modalità e-learning, il riconoscimento della formazione pregressa e l’aggiornamento della formazione stessa.

Formazione speciale

Nell’esaminare il campo di applicazione e l’efficacia degli accordi, le linee applicative esplicitano chiaramente il concetto di “norme speciali”, che definiscono obblighi formativi specifici e quindi diversi da quelli di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08. La formazione richiesta dall’art. 73 del D.lgs. 81/08 (attrezzature di lavoro), ad esempio, così come quella di cui all’art. 136 dello stesso decreto (lavoratori in quota) oppure ancora quella per lavoratori esposti ad amianto (art. 258) è da considerarsi appunto come “formazione speciale” diversa da quella definita all’art. 37 e quindi obbligatoria in aggiunta a quest’ultima. Nei casi invece in cui il D.lgs. 81/08 usa espressioni quali “formazione adeguata” o simili, senza definirne in modo puntuale i contenuti o rimandare ad altre norme che li definiscano, questa va intesa come parte della formazione specifica prevista dall’accordo (art. 37). Ad esempio quelli relativi all’art. 169 sulla movimentazione manuale dei carichi e all’art. 177 sull’uso dei videoterminali.

Esenzione dall’obbligo

Occorre sottolineare il fatto che, per alcune categorie di lavoratori quali i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, gli artigiani e i piccoli commercianti, le previsioni dell’accordo contenute nell’art. 37 del D.lgs. 81/08 sono dirette a fornire loro un utile parametro di riferimento per la formazione pur non avendo nei confronti degli stessi efficacia obbligatoria, salvo restando la obbligatorietà di altra formazione imposta da “norme speciali”, come sopra definite.

Adeguamento alla valutazione dei rischi

E’ opportuno comunque adeguare la formazione dei propri lavoratori all’esito della valutazione dei rischi. La durata e i contenuti definiti dall’accordo (art. 37) sono infatti da considerarsi minimi e possono dover essere adeguati in caso di presenza di particolari rischi, se individuati dalla valutazione stessa. Secondo questo principio, lavoratori appartenenti ad aziende rientranti nel rischio medio o alto, che svolgano esclusivamente mansioni che non comportino la loro presenza nei settori produttivi (es. amministrativi), possono seguire la formazione prevista per le aziende a rischio basso. Viceversa, lavoratori appartenenti ad aziende a rischio basso, che svolgano mansioni particolari, come definite dal DVR, dovranno seguire corsi di formazione con contenuti corrispondenti ai rischi medio o alto.

Organismi paritetici

Per quanto riguarda gli organismi paritetici ai quali il datore di lavoro deve chiedere collaborazione ai fini della formazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si ricorda che le confederazioni dell’Artigianato hanno costituito gli Opta (Organismi paritetici territoriali artigiani) provinciali che, nell’ambito dell’Elba (Ente lombardo della bilateralità artigiana) coordinano l’attività degli RLST e assolvono alla funzione di collaborazione prevista dalla norma. Il datore di lavoro assolve all’obbligo semplicemente comunicando all’organismo paritetico l’intenzione di effettuare la formazione, unitamente a quelle informazioni di minima che gli consentano di poter attuare la propria funzione di supporto. Il datore di lavoro prende in considerazione quanto suggerito, senza per questo avere l’obbligo di seguire, in tutto o in parte, le indicazioni date.

Formazione pregressa

La possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole è subordinata alla condizione che la frequenza di corsi con le “vecchie regole” sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (11 gennaio 2012) e per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012, nonché alla condizione valida per entrambi che i corsi siano già stati approvati e organizzati “formalmente e documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012

 

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